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Iperammortamento: perizia entro il 31 dicembre 2018?

Le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che intendono fruire dell’iperammortamento nel 2018, devono verificare le caratteristiche degli investimenti entro il 31 dicembre 2018.

Entro la fine dell’anno occorre che i beni materiali strumentali nuovi rientranti nel piano “Industria 4.0” siano consegnati (o sia avvenuto il passaggio di proprietà), entrati in funzione e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

  • per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
  • per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si presti attenzione che il contenuto tecnico atto a dimostrare le caratteristiche 4.0 dei beni sono le stesse, non basta cioè una semplice dichiarazione di possesso dei requisiti. Pertanto è caldamente consigliato che tale dichiarazione sia sostituita dalla perizia tecnica giurata.

L’attestazione dei requisiti di legge deve essere acquisita dall’impresa entro la chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.

Al riguardo, la Risoluzione Agenzia delle Entrate 152/E/2017 riporta che “con specifico riferimento al caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili - nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione - avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento”. 

Fermo restando il rispetto del termine del 31 dicembre 2018 per verificare le caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2018. In tal caso deve consegnare all’impresa entro fine anno una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. Il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all’impresa.

Qualora l’interconnessione al sistema aziendale di gestione avvenga in un periodo di imposta successivo all’entrata in funzione del bene (ad esempio consegna nel 2018 ed interconnessione nel 2019), l’attestazione dei requisiti deve essere acquisita dall’impresa nel periodo di imposta in cui si verifica tale requisito (nell'esempio entro il 31 dicembre 2019). In tal caso è ammessa la possibilità di produrre la perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. In questo caso, l’agevolazione dell’iperammortamento potrà essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al superammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

 

Documenti:

Risoluzione Agenzia delle Entrate 152/E del 15/12/2017

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