Legge 199/2025, articolo 1, commi da 427 a 436
Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) all'articolo 1, commi da 427 a 436, è stata introdotta la "nuova" misura per il sostegno agli investimenti, con orizzonte temporale fino al 30 settembre 2028.
Nuova tra virgolette perchè da un lato l'Iperammortamento non è una novità, visto che i primi 3 anni del Piano industria 4.0 erano proprio con l'Iperammortamento, e dall'altro l'elenco dei beni ammissibili (Allegati IV e V alla Legge 199/2025), sebbene aggiornato, ricalca in grandissima parte gli Allegati A e B alla Legge 232/2016 del Piano industria 4.0.
In estrema sintesi, l'iperammortamento è una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione che si deduce nelle dichiarazioni dei redditi (detassazione/variazione in diminuzione del reddito).
L’importo annuale sarà pari al coefficiente di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nell’esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per la maggiorazione. Ad esempio, per un macchinario del costo di 1.000.000, con coefficiente di ammortamento 15%, nel primo anno si dedurranno 135.000 euro (7,5% di 1.800.000), nel secondo e nei successivi 270.000 e così via. Per i beni in leasing la maggiorazione si ripartisce su un periodo pari alla durata del contratto, ma non inferiore alla metà del tempo di ammortamento.
Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l’iperammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo e la fruizione viene dunque differita al momento in cui vi sarà un reddito imponibile capiente.
Il know how conta e fa la differenza: il nostro staff tecnico ha elaborato circa 6.000 perizie 4.0 e circa 400 certificazioni energetiche 5.0
- INDUSTRIA 4.0 = Macchine Digitali
- INDUSTRIA 5.0 = Macchine digitali 4.0 + Risparmio Energetico
- IPERAMMORTAMENTO 2026 = Macchine digitali 4.0; Efficienza Energetica; Infrastrutture rete
- PROCESSO PRODUTTIVO = in ogni caso i beni ammissibili sono solo quelli riferiti al processo
produttivo, con esclusione quindi di beni non destinati al processo produttivo
L'approccio all'Iperammortamento deve esse visto come approccio al ciclo di vita del bene strumentale. In questo senso, tra Iperammortamento e ammortamento ordinario oltre 2/3 del costo del bene sono coperti.
L’iperammortamento torna quindi al centro delle politiche industriali, con un impianto profondamente diverso dal passato.
Aliquote elevate, nuovi beni agevolabili, infrastrutture di rete finalmente incentivati così come l'autoproduzione di energia.
In un contesto economico segnato da trasformazioni strutturali profonde – digitali, ambientali, geopolitiche e finanziarie – le misure di sostegno pubblico non possono più essere considerate strumenti episodici o meramente compensativi, ma vere e proprie leve strategiche capaci di orientare le scelte di investimento delle imprese e di rafforzarne la competitività nel medio-lungo periodo.
Il passaggio dal ciclo straordinario del PNRR a una fase più strutturale e selettiva, che caratterizza il triennio 2026–2028, segna una discontinuità rilevante. L’obiettivo non è più soltanto sostenere la ripresa, ma orientare stabilmente gli investimenti verso innovazione, autonomia strategica, sostenibilità ambientale e rafforzamento delle filiere.
In questo scenario, tuttavia, emerge con forza una questione di maturità del sistema imprenditoriale.
L'approccio all'Iperammortamento deve esse visto come approccio al ciclo di vita del bene strumentale, non fosse altro che l'agevolazione è recuperata negli anni in base al coefficiente di ammortamento.
Ma se vediamo, come dovrebbe essere essere, vantaggi e coperture finanziarie derivanti ad esempio dall'acquisto di una nuova macchina utensile, ecco che allora il giusto ragionamento dovrebbe essere che l'incentivo per una Società di capitali nel primo scaglione di maggiorazione 180% equivale a un risparmio IRES del 43,20%. E se allarghiamo il discorso al risparmio annuo derivante dalla quota di ammortamento ordinario (un'altro 24% quindi), arriviamo al 67,20%. vuol dire in sostanza una copertura di fonti pari a due terzi del bene, con tutti i conseguenti ragionamenti in termini di Business Plan/Budget/Centro di costo.
ELIMINATA LA CLAUSOLA "MADE IN UE/SEE"
DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38
Art. 7 - Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
DECRETO ATTUATIVO: dopo la firma del ministro Urso (MiMIT), si attende la bollinatura della Ragioneria e poi la firma del ministro Giorgetti (MEF).
Il provvedimento è stato firmato lunedì 4 maggio dal ministro per le Imprese e il made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, e subito dopo la bollinatura della Ragioneria sarà firmato dal ministro dell’Economia (Mef) Giancarlo Giorgetti. Ecco anticipazioni sulle novità tra modalità di accesso al beneficio, comunicazioni, obblighi documentali, cause di decadenza e procedure di controllo e monitoraggio. Salta il riferimento esplicito all’ammissibilità dei software as-a-service.
ERREVI CONSULENZE S.r.l. P. IVA 02549720023
Sede Vercelli: Via Giuseppe Chicco 26 - 13100 Vercelli www.erreviconsulenze.com
Sede Jesi: Corso G. Matteotti, 37 - 60035 Jesi (AN) e mail: [email protected]
Tel: +39 0161 213941 Fax +39 0161 1701089