Credito d'Imposta beni 5.0

Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 ha approvato il DL PNRR, che contiene anche la norma sul credito d'imposta relativo al piano transizione 5.0, per gli investimenti 2024 e 2025, cui seguirà immediatamente un decreto attuativo che sarebbe già pronto. Non mancano le sorprese – positive e negative – rispetto alle anticipazioni. Una su tutte? La fruizione non sarà del tutto automatica.

Il testo si compone di ben 21 commi – a testimoniare la complessità della normativa – l’articolo 41 del Decreto legge che detta “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il decreto legge sarà operativo dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per la sua applicazione occorrerà attendere un importante decreto attuativo che dovrebbe essere emanato entro marzo.

L’approvazione da parte del Governo è stata salutata con entusiasmo dal ministro Adolfo Urso, che ha commentato: “Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”.

 

Beneficiari

Potranno accedervi imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

 

I beni strumentali incentivati e il collegamento al piano Transizione 4.0

Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

  • Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A (beni strumentali materiali quali macchine utensili, robot, magazzini automatizzati, ecc.) e B (Beni immateriali - software) tecnologicamente avanzati di cui al piano Industria 4.0. I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici
  • sui beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati, ecc.) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica di cui al piano Industria 4.0
  • La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per 

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

Vale la pena sottolineare che se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l’ombrello della Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di questo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo. In particolare:

  • l’interconnessione andrà inclusa nella certificazione ex post;
  • il recupero del credito potrà avvenire in un’unica quota e non in tre.
  • I due incentivi dunque condividono la base dei beni, ma poi seguono strade diverse.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

 

Pannelli fotovoltaici e altri sistemi per autoproduzione e autoconsumo

 

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali, come abbiamo visto nel paragrafo precedente. Se questi progetti siano di valore superiore ai 40.000 euro, è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

 

La formazione

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
  • fino a un massimo di 300 mila euro

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

 

Come si calcola il risparmio energetico per aziende esistenti e di nuova costituzione

Il testo della norma spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre

  • riproporzionare i conteggi su base annuale
  • fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti

il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Per non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il testo prevede che, in questo caso, il risparmio energetico conseguito vada calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17. In pratica il decreto attuativo darà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

 

9 aliquote, fino a un massimo del 45%, determinate dalla classe di efficienza ottenuta con l’investimento e dall’ammontare dell’investimento.

Le aliquote sono 9, dal 5% al 45%, determinate dalla classe di efficienza ottenuta con l’investimento e dall’ammontare dell’investimenti. Bisogna poi tenere in considerazione che ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto abbiamo appena visto in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

 

Classe I - Investimento con una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:

- 35% fino a 2,5 milioni di euro

- 15% oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

- 5% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

 

Classe II - Investimento con una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 20% oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

- 10% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

 

Classe III - Investimento con una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:

- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- 25% oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

- 15% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

 

 

Risorse

Quanto alle risorse, l’accordo siglato con la UE lo scorso agosto prevede, oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione. tali somme vanno a sommarsi a quelli già stanziati in precedenza. 

Per sostenere gli investimenti delle imprese in tecnologia e digitale, ci saranno quindi quasi 13 miliardi nei prossimi due anni. In particolare, i 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo

- 3.780 milioni per i beni strumentali

- 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione

- 630 milioni per la formazione

 

Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni (3.118.500 per ciascun anno, oltre ai 63.000.000 che spettano al Mimit per la realizzazione della piattaforma). Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l’esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

 

Le certificazioni

Le imprese dovranno produrre prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • una certificazione ex ante
  • una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • una certificazione ex post
  • una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  • una certificazione a cura del revisore dei conti

Le due “comunicazioni”, il cui contenuto sarà poi illustrato nel futuro decreto attuativo, serviranno al Ministero per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate.

L’ultima certificazione a cura del revisore dei conti deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

 

Le due certificazioni “ex ante” e “ex post” dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno invece rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.

In particolare la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).

La certificazione ex post deve invece attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Come si può notare, anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non è quindi prevista autocertificazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0, fermo restando la completa confusione che si è creata dietro al termine autocertificazione, che non è mai da intendersi come una mera dichiarazione di possesso su carta intestata).

Solo per le piccole e medie imprese è possibile aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

 

Bisogna tuttavia attendere successivi provvedimenti per conoscere la tipologia degli enti e soggetti che potranno certificare i progetti, e cosa occorre produrre nella doppia certificazione: due fattori che potranno avere un’incidenza concreta sull’efficacia reale del piano.

 

Addio all’automatismo, occorre attendere il provvedimento di concessione

C’è un’altra ragione per muoversi subito: le risorse sono definite e il Ministero attiverà un contatore (come per la Sabatini, per esempio), per cui al termine delle risorse dovrebbe scattare la chiusura.

La fruizione dell’incentivo infatti non è automatica. Il testo normativo dispone infatti che “il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione”.

Ci sarà quindi un “provvedimento di concessione” fondamentale proprio a garantire al Governo che non vengano sforate le risorse disponibili.

 

Come si fruisce dell’incentivo

Il credito d’imposta si usa con le consuete modalità, cioè esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di imprese beneficiarie, entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta “non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”.

Come detto, l’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo. 

Senza avere la pretesa di essere precisi, considerando che tra l’ordine, la consegna, l’installazione, l’interconnessione e l’adempimento degli oneri documentali, tra tutti le certificazioni, difficilmente passeranno meno di 4 mesi, possiamo dire che di fatto per sfruttare l’incentivo bisognerà sbrigarsi e in ogni caso provvedere all’avvio delle attività entro l’estate del 2025.

Una nota importante (positiva) è che mentre è indispensabile che il primo F24 venga fruito entro il 31/12/2025, laddove non si abbia sufficiente capienza per scaricare il credito d’imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

 

I beni vanno tenuti almeno 5 anni

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

 

Gli oneri documentali

Come si è visto, non mancheranno oneri a carico di chi vorrà fruire dell’incentivo, a partire dalle due comunicazioni e certificazioni.

Ci sono poi anche oneri documentali. In particolare bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento (dicitura) alle disposizioni dell’articolo specifico di questo decreto (e successivamente della legge di conversione).

Come visto, ci vorrà una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

 

I controlli

Non è chiarissimo il meccanismo dei controlli. Viste le due certificazioni ad opera di soggetti terzi, ci si poteva aspettare un’esenzione dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel testo invece è scritto che il Ministero delle imprese e del made in Italy verificherà “le condizioni di spettanza del contributo, sotto forma di credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina, anche sulla base degli eventuali elementi di specifica competenza forniti dall’Agenzia delle Entrate”.

In caso di accertamento, è sempre il Ministero a provvedere al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

 

La cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (come detto, se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

 

Il prossimo decreto attuativo

Come visto, sono tanti gli aspetti che dovranno essere approfonditi nel decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto attuativo dovrà occuparsi di tutta la parte di dettaglio assente dal decreto-legge e che è di fatto relativa ai contenuti e alle modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post, all’indicazione dei soggetti titolati a redigere le certificazioni, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, con particolare riferimento al punto iniziale a cui dovranno fare riferimento le imprese di nuova costituzione.



AGGIORNAMENTO 23 aprile 2024: Convertito in legge del DL 19/2024

La conversione in legge del DL 19/2024 non ha apportato significative modifiche alla disciplina agevolativa

Con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un’astensione ieri il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il Ddl. di conversione del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), sul testo che era stato già approvato dalla Camera senza ulteriori modifiche.

In sede di conversione, l’art. 38 del DL 19/2024, che ha introdotto il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, è stato oggetto di alcuni ritocchi a Palazzo Montecitorio, che non hanno tuttavia determinato stravolgimenti della disciplina.

Si attende ora il decreto ministeriale che dovrà definire le disposizioni attuative dell’agevolazione.

In sede di conversione, è stato specificato che, nell’ambito del contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina in esame, dovrà essere specificato il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumuloViene quindi, in sostanza, previsto un limite al costo ammesso all’agevolazione per gli impianti fotovoltaici.

Nessuna modifica è stata apportata alla misura dell’agevolazione, che resta pari al 35%, 15%, 5% rispettivamente per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di euro, in caso di riduzione dei consumi energetici come sopra indicati. La misura del credito d’imposta è poi incrementata in caso di una più elevata riduzione dei consumi.

L’agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura che richiede la presentazione di documentazione al GSE. Per effetto delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL, è stato specificato, al comma 10 dell’art. 38, il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio, prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente – rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l’attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili (quella prevista dall’art. 38 comma 11 lettera a) del DL 19/2024, e non anche quella di cui alla lettera b; nella versione originaria della norma, il riferimento era invece all’intero comma 11).