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Iperammortamento 2019 - Data perizia

Per chi vuole fruire dell’iperammortamento già dal periodo d’imposta 2019, ancora poche settimane a disposizione per soddisfare l’adempimento formale della certificazione.

Si ricorda, infatti, che per la concreta fruizione del beneficio è necessario che, entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’interconnessione del bene agevolabile, sia soddisfatto l’obbligo documentale imposto dalla disciplina, ovvero:

  • della perizia tecnica giurata o dell’attestazione di conformità, per i beni il cui costo è superiore a 5000.000 euro;
  • della dichiarazione del rappresentante legale con valore di autocertificazione, laddove  il costo di acquisto del singolo bene non sia superiore a 500.000 euro (fermo restando la possibilità di una perizia anche per questi beni).

Con riferimento alla perizia giurata, la Risoluzione 27/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che assumeva rilevanza il momento di acquisizione del documento, cosicché se la perizia fosse stata giurata nello stesso periodo d’imposta dell’interconnessione, ma acquisita dall’impresa nel periodo d’imposta successivo, l’iperammortamento poteva decorrere solo dall’anno di acquisizione.

Tale posizione è stata successivamente superata dalla Circolare n. 48610/2019 del MiSE, in occasione della quale è stato precisato che, ai fini della decorrenza dell’iperammortamento, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.

Pertanto, nel caso di un macchinario consegnato, entrato in funzione e interconnesso nel 2019, con giuramento della perizia entro il prossimo 31 dicembre, l’iperammortamento può essere stanziato già dal periodo d’imposta 2019ancorché il verbale di giuramento venga acquisito dall’impresa nel 2020.

 

Documenti

Risoluzione 27/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate (pdf)

Circolare MiSE n. 48610/2019 (pdf)

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