Il DL 42/2026 ha messo nero su bianco le modifiche annunciate dopo l’incontro tra Ministri e Associazioni del 1° aprile, stabilendo che:
“per le imprese che avevano presentato la richiesta di credito d’imposta senza una copertura (così dette imprese “esodate”), spetta per il 2026 un credito d’imposta limitato all’89,77 per cento di quanto richiesto.
viene altresì stabilito che... viene concesso un contributo, nel limite massimo: di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028… per le spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) deve provvedere all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che devono essere individuate attraverso proprio decreto."
Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026 dispone, altresì, che "Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui si è detto sopra”
Pertanto, in sintesi:
- sui beni Allegato A e B il credito d’imposta è pari all'89,77% di quanto richiesto (ad esempio se richiesto 45% è pari al 40,4%). Il credito d’imposta è da utilizzare per intero nell’anno 2026.
- sulle spese di certificazione viene concesso un contributo a fondo perduto al posto del credito d’imposta, pari al 100% di tali costi. Per l’erogazione del contributo si dovrà attendere apposito decreto del MiMIT.

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