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GSE - Iperammortamento cumulabile con le FER non fotovoltaiche

Il GSE ha chiarito che l'iperammortamento è cumulabile con gli incentivi per gli impianti FER non fotovoltaici (idroelettrico, eolico, termoelettrico, biomasse, ecc.), poiché la disciplina che incentiva la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile prevede espressamente la cumulabilità con la detassazioneL’iperammortamento, che di fatto è una detassazione che opera mediante una variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale non presenta invece alcun limite di cumulabilità.

 

CHIARIMENTI GSE 11 ottobre 2018 (quesiti Elettricità Futura) 

 

 

- QuesitoSi chiede al GSE di confermare la possibilità di usufruire, contemporaneamente agli incentivi del DM 6/7/2012, del superammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e dell’iperammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), nel rispetto delle limitazioni incluse all’art. 26 del DL n.28/2011

- GSEAi sensi dell’articolo 29 del D.M. 6 luglio 2012 e dell’articolo 28 del D.M. 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 28/2011

In particolare, al comma 3, lettera c, dell’articolo 26, è previsto che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature

I cosiddetti “super e iperammortamento” introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa", nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’articolo 26 sopra-richiamate".

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