CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0          Specifiche e dettagli di approfondimento


PROROGA COMMA 1057 (credito d'imposta 40%)

 

L’articolo 9 del Dl Milleproroghe (Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215) porta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine lungo previsto per la realizzazione degli investimenti in beni materiali con requisiti Industria 4.0 che sono stati ordinati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022 e per i quali spetta il credito del 40% fino a 2,5 milioni (Legge 178/2020, ART. 1, comma 1057)


LE CARATTERISTICHE DEI BENI SONO LE STESSE DELL'IPERAMMORTAMENTO

 

La modifica riguarda le modalità di fruizione (non più iperammortamento, cioè detassazione/variazione in diminuzione del reddito d'impresa, ma credito d'imposta), mentre rimangono inalterate le caratteristiche dei beni agevolabili


MACCHINE 4.0 - L’ELENCO NON È SUFFICIENTE: 5+2

Criteri (5 obbligatori e 2 aggiuntivi) per differenziare le “macchine 4.0” da quelle standard:

5 OBBLIGATORIE

Tutte le macchlne devono avere le seguenti caratteristiche:

1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 
4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 
5) rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

ULTERIORI 2 SU 3 OPZIONI

Almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi CPS”:

1) sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

2) monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

3) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico


La necessità di soddisfare la totalità delle suindicate caratteristiche (sia le cinque di base, sia le due aggiuntive) non è richiesta per la voce relativa a dispositivi, strumentazione e componentistica destinata al revamping: infatti, in tali ipotesi, non è necessario che i dispositivi e gli strumenti siano dotati in sé di tali caratteristiche, ma che, piuttosto, siano in grado di consentire al macchinario o impianto ammodernato di acquisire tali caratteristiche; fermo restando comunque il requisito dell’interconnessione concernente i beni oggetto di revamping o ammodernamento. Analogamente, sempre restando fermo il requisito della interconnessione, la necessità di soddisfare la totalità delle indicate caratteristiche non è richiesta per i beni indicati sub 2) e 3) nell'Allegato A.

Con il termine “revamping” viene generalmente individuato un particolare processo a cui viene sottoposto un macchinario, ovvero un insieme di più macchine, con lo scopo di ampliare o modificarne la destinazione d’uso originaria, oppure alterandone i parametri prestazionali.


Interconnessione

La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

1. il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). 

2. il bene sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). 

Ulteriori precisazioni: 

- la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti; 

- per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.


Il “ritardo” nell’interconnessione non è di ostacolo alla completa fruizione del credito d'imposta

In linea con il contenuto della relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, il “ritardonell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iperammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio

La relazione chiarisce, infatti, che nel caso in esame “l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”, senza nulla specificare riguardo ad eventuali riduzioni della percentuale di beneficio spettante. 

In caso di non immediata interconnessione, al fine di evitare una duplicazione di benefici, l’ammontare dell'agevolazione fruibile a partire dal periodo di imposta di interconnessione dovrà essere nettizzato di quanto già fruito in precedenza a titolo di (temporaneo) superammortamento


Integrazione automatizzata

La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

1.  Con il sistema logistico della fabbrica

- integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); 

- integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo; 

2.  Con la rete di fornitura:

in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita (per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle); 

3.  Con altre macchine del ciclo produttivo:

in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti); 


Crediti d’imposta industria 4.0: regole di utilizzo in F24

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, avvalendosi dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006.

Si ricorda che l’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

 

L’articolo 3 del Decreto fiscale (D.L. 124/2019), con l’intento di rafforzare gli strumenti per il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ha previsto la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tale limite, già previsto per i crediti Iva è stato esteso, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.

La descritta stretta alle compensazioni non include i crediti da quadro RU: per questo motivo i nuovi crediti d’imposta al 40%, 15% e 6%, introdotti dalla Legge di bilancio 2020, non rientrano nei limiti appena descritti e potranno essere utilizzati in compensazione dal 1° gennaio dell’anno seguente la maturazione. Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020.

 

Per espressa disposizione normativa (articolo 1, comma 191, L. 160/2019) tali crediti non sono soggetti:

  • al limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti da quadro RU (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007);
  • al massimale annuale di utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro (di cui all’articolo 34 L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione in presenza debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla 122/2010).

Le imprese che si avvalgono di tali misure di favore dovranno infine effettuare un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Avvertenza 29 dicembre 2020 - Piano Transizione 4.0 e credito d'imposta: chiarimenti in merito al modello di comunicazione

 

Il MiSE ha chiarito che "Nell’ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Transizione 4.0”, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge n.232 del 2016, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica nonché del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Al riguardo, si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.

Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente “Avvertenza” pubblicata nella sezione del portale istituzionale dedicata al Piano, si ribadisce che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.

Ciò ricordato, si precisa che è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione".