CREDITO D’IMPOSTA PER  RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA,

DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Art. 1 , commi 198-209, Legge 160/2019

Con la Legge di Bilancio 2020 viene introdotta una riforma del credito d'imposta R&S, con l'estensione dell'incentivo ad attività di innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy.


Beneficiari

Tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato. 

Attività ammissibili

Con la Legge di Bilancio 2020) viene introdotta una riforma del credito d'imposta R&S, con l'estensione dell'incentivo ad attività di innovazione tecnologica e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy. Sono quindi ammissibili:

  • Ricerca e Sviluppo: attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Ai sensi dell'art 2 co. 3 del DM 26.5 2020, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
  • Innovazione tecnologica: attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
  • Design e ideazione estetica: svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

Spese ammissibili

A differenza del passato la base di calcolo è considerata sull’intero ammontare delle spese sostenute nell’anno e non come valore incrementale rispetto alla media degli investimenti degli anni 2012-2013-2014 (come richiedeva la precedente agevolazione), per:

  1. personale (ricercatori e tecnici, titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioniLe spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare
  2. beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, o per la progettazione e realizzazione dei campionari nel caso di attività di design e innovazione estetica, relativamente alle quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate al punto 1.
  3. contratti di ricerca "extra-muros". Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili per attività' di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa
  4. competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, per le quote di ammortamento riferite all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Non sono ammissibili le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Tali costi sono ammissibili per attività di Ricerca & sviluppo e non anche per Innovazione Tecnoclogica, Design e ideazione estetica
  5. servizi di consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate al punto 1. ovvero dei contratti extra muros di cui al punto 3., senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste.
  6. materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate al punto 1. ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati al punto 3. 
  7. certificazione contabile, per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale

Agevolazione

Credito d’imposta modulato in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:

  • Ricerca & Sviluppo:  Credito d’imposta 12% del progettocon limite di spesa € 3 milioni;
  • Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente miglioratiCredito d’imposta 6% del progettocon limite di spesa € 1,5 milioni;
  • Innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0Credito d’imposta 10% del progettocon limite di spesa € 1,5 milioni;
  • Innovazione tecnologica diversa da quella precedenteCredito d’imposta 6% del progettocon limite di spesa € 1,5 milioni;
  • Design e ideazione esteticaCredito d’imposta 6% del progettocon limite di spesa € 1,5 milioni;
  • Certificazione: per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro

Il costo ammissibile del progetto è assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

  • Agevolazioni fiscale automatica” (non è subordinato alla previa valutazione del progetto) 
  • Non concorre alla formazione del reddito né dell’Irap
  • La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
  • L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • La compensazione del credito d’imposta non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000, ma deve rispettare le seguenti regole:
    • deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;
    • decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito;
    • è subordinata all’assolvimento degli obblighi di certificazione contabile (vedi più avanti);
    • richiede apposita comunicazione al MiSE (esclusivamente a titolo informativo), secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
    • sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.
  • L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A;
  • È richiesta la redazione e conservazione di una relazione tecnica predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, che andrà controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa;. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Combinazione sinergica con altre misure di supporto Industria 4.0

Si tratta di una misura generale e quindi cumulabile con altri incentivi, sia altre misure generali sia Aiuti di Stato. I vantaggi derivanti dal cumulo con altri incentivi sugli stessi costi non devono comunque superare il costo dell’investimento effettuato. 


Specifiche e dettagli di approfondimento



Perizia giurata e asseverata