I commi 9 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) introducono, accanto al super ammortamento, la nuova disciplina dell'iperammortamento, ovvero una maggiorazione del costo di acquisizione per investimenti Industria 4.0 (Allegato A alla legge), ed introduce anche una maggiorazione del 40% per investimenti in beni immateriali strumentali a Industria 4.0 (Allegato B alla legge).
Lo strumento è stato "prorogato" dall'art. 1 comma 30 della Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017).
La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1, comma 60) ha ulteriormente prorogato, con modifiche, il sostegno.
È ancora possibile fruire tardivamente dell'Iperammortamento su un bene acquistato ad esempio nel 2017 per cui si dimostri l'interconessione nel 2020.
Con i commi da 185 a 197 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ed il nuovo Piano Transizione 4.0, le agevolazioni per gli investimenti Industria 4.0 (Allegato A e Allegato B alla legge 232/2016) sono cambiate. Addio a iperammortamento e superammortamento, arrivano i crediti di imposta. Le aliquote variano a seconda della categoria di beni i cui costi si vogliono compensare. Ulteriori modifiche sono state introdotte dai commi da 1054 a 1058 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020). La Legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021, art. 1, comma 44) ha prorogato l'agevolazione fino al 2025, con riduzione delle aliquote.
In estrema sintesi, l'agevolazione cambia in funzione del momento di effettuazione dell'investimento:
Nel caso dell'iperammortamento l’agevolazione consiste nel risparmio d’imposta derivante dalla maggiorazione. Ad esempio per una società di capitali (aliquota Ires 24%), su un investimento di € 1.000.000 il risparmio Ires da Iperammortamento con maggiorazione 150% è di € 360.000 (quindi il 36% dell'investimento) e con maggiorazione 170% è di € 408.000 (pari 40,80% dell'investimento).
Per ciò che riguarda il credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione modello F24, in quote annuali di pari importo:
- 5 quote (3 quote per beni immateriali) per investimenti effettuati ai sensi della legge 160/2019.
- 3 quote per investimenti effettuati ai sensi della legge 160/2019 o della legge 234/2021.