IperAmmortamento

I commi 9 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) introducono, accanto al super ammortamento, la nuova disciplina dell'iperammortamento, ovvero una maggiorazione del costo di acquisizione per investimenti Industria 4.0 (Allegato A alla legge), ed introduce anche una maggiorazione del 40% per investimenti in beni immateriali strumentali a Industria 4.0 (Allegato B alla legge). 

Lo strumento è stato "prorogato" dall'art. 1 comma 30 della Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017).

La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1, comma 60) ha ulteriormente prorogato, con modifiche, il sostegno.

È ancora possibile fruire tardivamente dell'Iperammortamento su un bene acquistato ad esempio nel 2017 per cui si dimostri l'interconessione nel 2020.


Credito d'imposta

Con i commi da 185 a 197 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ed il nuovo Piano Transizione 4.0, le agevolazioni per gli investimenti Industria 4.0 (Allegato A e Allegato B alla legge 232/2016) sono cambiate. Addio a iperammortamento e superammortamento, arrivano i crediti di imposta. Le aliquote variano a seconda della categoria di beni i cui costi si vogliono compensare. Ulteriori modifiche sono state introdotte dai commi da 1054 a 1058 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020).  La Legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021, art. 1, comma 44) ha prorogato l'agevolazione fino al 2025, con riduzione delle aliquote.


In estrema sintesi, l'agevolazione cambia in funzione del momento di effettuazione dell'investimento:

  • Investimenti 2017 e 2018 (o 2019 se entro 2018 ordine accettato e acconti 20%): Iperammortamento 150% (40% per beni immateriali Allegato B);
  • Investimenti 2019 (o 2020 se entro 2019 ordine accettato e acconti 20%): Iperammortamento 170% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni; 100% per gli investimenti tra € 2,5 ed € 10 milioni; 50% per gli investimenti tra € 10 ed € 20 milioni. Per i beni immateriali Allegato B maggiorazione del 40%
  • Investimenti 2020 (o 30/06/2021 se entro 2020 ordine accettato e acconti 20%): Credito d’imposta 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni; 20% per la quota eccedente e fino a € 10 milioni. Per i beni immateriali Allegato B 15% fino a € 700.000.
  • Investimenti 2021 (o 31/12/2022 se entro 2021 ordine accettato e acconti 20%): Credito d’imposta 50% per investimenti fino a € 2,5 milioni; 30% per gli investimenti tra € 2,5 ed € 10 milioni; 10% per gli investimenti tra € 10 ed € 20 milioni. Per i beni immateriali 20% fino a € 1 milione.
  • Investimenti 2022 (o 30/11/2023 se entro 2022 ordine accettato e acconti 20%): Credito d’imposta 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni20% per gli investimenti tra € 2,5 ed € 10 milioni; 10% per gli investimenti tra € 10 ed € 20 milioni Per i beni immateriali 50% fino a € 1 milione (regime speciale anche entro 30/06/2023 se entro 2022 ordine accettato e acconti 20%)
  • Investimenti 2023-2025 (o 30/06/2026 se entro 2025 ordine accettato e acconti 20%): Credito d’imposta 20% per investimenti fino a € 2,5 milioni; 10% per gli investimenti tra € 2,5 ed € 10 milioni5% per gli investimenti tra € 10 ed € 20 milioni. Per i beni immateriali 20% nel 2022-2023, 15% nel 2024, 10% nel 2025, fino a € 1 milione

Nel caso dell'iperammortamento l’agevolazione consiste nel risparmio d’imposta derivante dalla maggiorazione. Ad esempio per una società di capitali (aliquota Ires 24%), su un investimento di € 1.000.000 il risparmio Ires  da Iperammortamento con maggiorazione 150% è di € 360.000 (quindi il 36% dell'investimento) e con maggiorazione 170% è di € 408.000 (pari 40,80% dell'investimento).

Per ciò che riguarda il credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione modello F24, in quote annuali di pari importo:

 

- 5 quote (3 quote per beni immateriali) per investimenti effettuati ai sensi della legge 160/2019.

- 3 quote per investimenti effettuati ai sensi della legge 160/2019 o della legge 234/2021.


Vedi Iperammortamento

Vedi Credito d'Imposta

Allegati A e B (L. 232/2016)