CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
art. 3 D.L. 145/2013 (Legge n. 9/2014) - art. 15, c. 35, Legge 190/ 2014
Art. 15 Legge 232/2016 - D.M 15 febbraio 2017
Circ. Ag. Entrate 5/E_2016 e 13/E_2017
Il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Beneficiari
Tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato, compreso le imprese che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014. Sono ammissibili anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Attività ammissibili
Secondo la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01, paragrafo 1.3, punto 15) ovvero “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale”e “sviluppo sperimentale”.
Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti e/o processi, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono, pertanto, escluse le modifiche non significative (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).
Per le imprese del tessile e della moda sono ammissibili anche le attività collegate all’ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita.
Spese ammissibili
Agevolazione
Credito d’imposta sulla spesa incrementale rispetto a quello di riferimento (triennio 2012-2013-2014)
Costo di riferimento
Combinazione sinergica con altre misure di supporto Industria 4.0
Si tratta di una misura generale e quindi cumulabile con altri incentivi, sia altre misure generali sia Aiuti di Stato. I vantaggi derivanti dal cumulo con altri incentivi sugli stessi costi non devono comunque superare il costo dell’investimento effettuato.