CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

art. 3 D.L. 145/2013 (Legge n. 9/2014) - art. 15, c. 35, Legge 190/ 2014

Art. 15 Legge 232/2016 - D.M 15 febbraio 2017

Circ. Ag. Entrate 5/E_2016 e 13/E_2017

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.


Beneficiari

Tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato, compreso le imprese che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014. Sono ammissibili anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Attività ammissibili

Secondo la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01, paragrafo 1.3, punto 15) ovvero “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale”e “sviluppo sperimentale”.

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti e/o processi, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono, pertanto, escluse le modifiche non significative (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).

 Per le imprese del tessile e della moda sono ammissibili anche le attività collegate all’ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita.

Spese ammissibili

  • personale impiegato nelle attività di R&S. Per il periodo 2015-2016 distinzione a secondo del periodo di riferimento tra personale altamente qualificato (dottore di ricerca, o iscritto ad un ciclo di dottorato universitario, o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico/scientifico), personale tecnico e personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato 
  • strumenti e attrezzature di laboratorio con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA (quote di ammortamento)
  • ricerca "extra-muros": contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
  • materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Tali spese possono essere escluse dal calcolo se l'inclusione del costo tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile;
  • certificazione contabile, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale

Agevolazione

Credito d’imposta sulla spesa incrementale rispetto a quello di riferimento (triennio 2012-2013-2014)

  • Periodo 2015-2016: 50% per spese personale altamente qualificato e ricerca "extra-muros", 25% per le altre spese), con limite di € 5.000.000
  • Periodo 2017-2018: aliquota unica del 50% per tutte le tipologie di spesa, con limite di € 20.000.000
  • Periodo 201950% per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato e contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti. Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%, con limite di € 10.000.000

Costo di riferimento

  • Media aritmetica delle medesime spese ammissibili realizzate nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero
  • la soglia minima di investimento pari a € 30.000 non rileva ai fini del calcolo della media di riferimento
  • stessi criteri adottati per l’individuazione e il computo delle spese ammissibili valgono anche per le spese degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto, compresa la certificazione contabile della media di riferimento
  • Agevolazioni fiscale automatica” (non è subordinato alla previa valutazione del progetto) utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo 
  • deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi (quadro RU)
  • non concorre alla formazione del reddito né dell’Irap
  • non si applicano i limiti di fruizione, per cui può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di € 250.000 (art. 1, c. 53, Legge 244/2007) ed €  700.000 (art. 34 Legge 388/2000).
  • per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale contributo fino a € 5.000 per le spese di certificazione

Combinazione sinergica con altre misure di supporto Industria 4.0

Si tratta di una misura generale e quindi cumulabile con altri incentivi, sia altre misure generali sia Aiuti di Stato. I vantaggi derivanti dal cumulo con altri incentivi sugli stessi costi non devono comunque superare il costo dell’investimento effettuato. 


Specifiche e dettagli di approfondimento



Perizia giurata e asseverata