Partner Federidroelettrica

ERREVI CONSULENZE ha sottoscritto una partnership con FederIdroelettrica, la Federazione dei Produttori Idroelettrici, per la prestazione di servizi inerenti la consulenza ed assistenza per richiesta di incentivi pubblici, in particolare per detassazioni fiscali e crediti d’imposta, quali l'Iperammortamento, la detassazione degli investimenti ambientali (cd. “Tremonti ambientale”), il Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo.


Beni ammissibili

LA LEGGE (FONTE PRIMARIA DEL DIRITTO) INCLUDE LE FONTI RINNOVABILI NEI PIANI INDUSTRIA 4.0 E TRANSIZIONE 4.0

Le Legge (Fonte primaria del diritto) affronta specificatamente, più volte e in anni diversi, con una serie di rimandi, sia per l'iperammortamento sia per il credito d'imposta, l'ammissibilità per ciò che riguarda il "Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua", ponendo alcuni limiti esclusivamente alle "Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale" e "Specie 4/b - Stabilimenti   termali, idrotermaliin riferimento ad alcune tipologie di condotte e condutture.

Ne consegue che per la Specie che ci interessano nel caso specifico non sono posti altri veti (in particolare "1a/a - Produzione e distribuzione di energia idroelettrica" e "1a/b - Produzione e distribuzione di energia termoelettrica". Per gli impianti eolici e fotovoltaici, non essendo contemplati nel D.M 31 dicembre 1988 che stabilisce i coefficienti di ammortamento, è necessario ricorrere al criterio analogico esposto all’art. 2 del D.M., sulla base del quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto per l'eolico e il fotovoltaico di applicare i coefficienti previsti per gli impianti produttivi di energia termoelettrica).

 

LA FONTE SECONDARIA DEL DIRITTO CONFERMA CHE I RIFERIMENTI DI LEGGE SOPRA EVIDENZIATI SONO QUELLI DA PRENDERE A RIFERIMENTO PER IL PIANO INDUSTRIA 4.0

In generale, per la legge sono esclusi "gli investimenti in: beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento".

Le fonti secondarie del diritto, subordinate in ogni caso alla legge (Circolari e Interpelli dell’Agenzia delle Entrate e del MiSE-MiMIT) confermano che i riferimenti ai rimandi di cui sopra sono quelli da considerare ai fini di Industria 4.0/Transizione 4.0.

 

BENI CON COEFFICIENTE AMMORTAMENTO INFERIORI AL 6,5%

Per quanto sopra visto, nel caso di un bene complesso, qual'è un impianto idroelettrico, eolico, termoelettrico, fotovoltaico, avremo diversi coefficienti di ammortamento, e pertanto ci saranno delle componenti dell’impianto ammissibili (quelle con coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%) ed altre che non potranno rientrare (ammortamento inferiore al 6,5%).

Ad esempio nel caso di una centrale idroelettrica avremo (Tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988).

GRUPPO XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua - Specie 1a/a - Produzione e distribuzione di energia idroelettrica

Fabbricati destinati all'industria ..........................................................................................................................  3,0%

Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) ........................................................................................................ 12,5%

Opere idrauliche fisse ........................................................................................................................................   1,0%

Condotte forzate ..................................................................................................................................................  4,0%

Centrali idroelettriche (esclusi i fabbricati) ...........................................................................................................  7,0%

Linee di trasporto A.T.  .........................................................................................................................................  4,0%

Sottostazioni di trasformazione (esclusi i fabbricati) .............................................................................................  7,0%

Rete di distribuzione B.T.  .....................................................................................................................................  8,0%

Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo .............................................................................. 10,0%

Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego

di reagenti chimici ................................................................................................................................................ 15,0%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio .................................................................................................................... 12,0%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici ......... 20,0%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) ............ 20,0%

Autovetture, motoveicoli e simili ............................................................................................................................. 25,0%

Per l'eolico avremo la tabella del termoelettrico (Tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988).

GRUPPO XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua - Specie 1a/b - Produzione e distribuzione di energia termoelettrica

Fabbricati destinati all'industria ............................................................................................................................  4,0%

Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) ...........................................................................................................10,0%

Centrali termoelettriche (esclusi i fabbricati) ..........................................................................................................9,0%

Linee di trasporto A.T.  ...........................................................................................................................................  4,0%

Sottostazioni di trasformazione (esclusi i fabbricati) ................................................................................................. 7,0%

Rete di distribuzione B.T.  .......................................................................................................................................  8,0%

Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo ................................................................................. 10,0%

Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego

di reagenti chimici ................................................................................................................................................... 15,0%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio ...................................................................................................................... 12,0%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici ........... 20,0%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) ............... 20,0%

Autovetture, motoveicoli e simili ............................................................................................................................... 25,0%

Per il fotovoltaico la Circolare Agenzia delle Entrate n. 36E/2013 lega l'ammortamento alla na­tura immobiliare o mobiliare dell’impianto (e cioè all’inquadramento catastale):

• il coefficiente di ammortamento del 4% alla componente immobiliare, previsto per i fabbricati destinati all’industria;

• il coefficiente di ammortamento del 9% alla componente impiantistitica, in quanto equiparabili alle centrali termoe­lettriche.

Tale assunto è ripreso che dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 4E/2017

Si consideri inoltre che, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 152/2017, ai fini della determinazione del costo agevolabile per l’IperAmmortamento devono essere considerati anche gli oneri accessori, quali ad esempio: costi di progettazione, costi di trasporto, costi installazione, costi di montaggio e posa in opera, costi di collaudo.


ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA ENERGIA A TERZI (tipico delle società di scopo)

È evidente che se l’agevolazione è richiesta da una azienda che produce e vende esclusivamente energia elettrica (tipicamente Ateco 35.11), l’impianto di produzione energia si configura indubbiamente come impianto di produzione, alla stessa stregua di un tornio.

Come tale quando si va ad inquadrarlo tra i beni classificati nell’allegato A necessariamente ricade tra i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. 

 

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RODUTTIVI

In questo caso l’impianto di produzione di energia elettrica non si configura come un impianto di produzionebensì come un impianto tecnico di servizio agli impianti produttivi, poiché genera l’energia elettrica con la quale si alimentano in toto o in parte gli impianti produttivi veri e propri.

In questo contesto l’impianto di produzione di energia elettrica, nella classificazione dell’allegato A si alloca nella macrocategoria “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità ed al suo interno nella categoria "Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni". Questa voce "si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)."

 

In questa categoria sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); la circolare specifica che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”)... "Al riguardo, si osserva che la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento"

Questa distinzione tra impianti di servizio (ammissibili solo se "interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo") e "impianti di produzione in senso stretto/proprio" (nel qual caso vanno necessariamente inquadrati nel primo gruppo dell'Allegato A) è fatta anche dal MiSE in una circolare del 2018.  

 

Concludendo, pertanto, gli impianti di produzione di energia elettrica sono agevolabili ai fini dell’agevolazione 4.0 soltanto quando si configurano come veri e propri impianti di produzione, ovvero per le società che in generale hanno come oggetto sociale la produzione e vendita di energia elettrica.

Non sono invece agevolabili quando la produzione di energia si configura come un impianto tecnico di servizio agli impianti produttivi, poiché in concreto rappresentano una fonte di energia elettrica con la quale si alimentano in toto o in parte gli impianti produttivi veri e propri.


Conferma dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a Interpello del 2020, ha chiarito che un impianto di produzione e distribuzione di energia elettrica può godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi 185 e seguenti della legge n. 160 del 2019 a condizione che dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 185 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

Ricordiamo che Il comma 185 art. 1 della legge 160/2019 istituisce“.. un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. Il comma 189 riguarda i beni 4.0

Quindi alcun dubbio che la risposta riguardi  l'ammissibilità di un impianto di produzione e distribuzione di energia elettrica in ambito 4.0


Conferma dal GSE - Cumulabilità

Lo stesso Gestore dei Servizi Energetici nel 2018 ha chiarito che l'iperammortamento è cumulabile con gli incentivi per gli impianti FER non fotovoltaici (idroelettrico, eolico, biomasse, ecc.), e può, pertanto, ritenersi compatibile con le condizioni di cumulabilità di cui all’articolo 29 del D.M. 6 luglio 2012 e dell’articolo 28 del D.M. 23 giugno 2016

Lo stesso GSE nel 2020 ha chiarito l'ammissibilità anche per il credito d'imposta con gli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019, entro le soglie percentuali di cumulabilità indicate all'art. 26, del D.Lgs. 28/2011.

nel 2023 il GSE ha ribadito la cumulabilità, precisando che "il calcolo della rideterminazione della Tariffa spettante è previsto esclusivamente in caso di riconoscimento di contributi in conto capitale/fondo perduto percepiti per la realizzazione o l'esercizio dell'impianto oggetto della richiesta di incentivo; non rientrando il "credito d'imposta" nella fattispecie di aiuti in conto capitale/fondo perduto, l'eventuale riconoscimento dello stesso non comporta la rideterminazione della Tariffa spettante".