CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Art. 1 , comma 1064, Legge 178/2020
Con la Legge di Bilancio 2021 (178/2020), nel prorogare al 2022 in misura potenziata il credito d’imposta, apporta alcune modifiche in relazione alla disciplina della L. 160/2019, allo scopo di chiarire meglio l’ambito applicativo dell’agevolazione.
Beneficiari
Tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato.
Attività ammissibili
Con la Legge di Bilancio 2020) viene introdotta una riforma del credito d'imposta R&S, con l'estensione dell'incentivo ad attività di innovazione tecnologica e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy. Sono quindi ammissibili:
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Spese ammissibili
Attività di Ricerca & Sviluppo o innovazione tecnologica o design ed ideazione estetica, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per:
Agevolazione
Credito d’imposta modulato in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Il costo ammissibile del progetto è assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Combinazione sinergica con altre misure di supporto Industria 4.0
Si tratta di una misura generale e quindi cumulabile con altri incentivi, sia altre misure generali sia Aiuti di Stato. I vantaggi derivanti dal cumulo con altri incentivi sugli stessi costi non devono comunque superare il costo dell’investimento effettuato.