L'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 86 del 26 novembre 2018 sostiene che il costo di acquisizione dell'impianto a valle dei generatori di calore non può beneficiare della disciplina agevolativa cd. iper ammortamento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso in esame si rappresenta che il paragrafo 6.1.2 della circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito che: “le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all’iperammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che
involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico”.
Con Nota prot. 402454 del 23 novembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, nel merito, ha ritenuto: “di non poter condividere la soluzione proposta dall’istante per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, trattandosi comunque, nel suo complesso, di un impianto finalizzato alla realizzazione di un sistema multiutenze di produzione centralizzata e di distribuzione di energia termica, tutti i singoli beni costituenti l’impianto dovrebbero essere trattati allo stesso modo ai fini dell’applicazione dell’iperammortamento e, in particolar modo, ai fini dell’esclusione delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia. In secondo luogo, come precisato nella circolare n. 177355 del 23 maggio del MISE, le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali, come nel caso di specie gli impianti di riscaldamento centralizzati, anche nel caso in cui servano più aziende sono da ritenersi esclusi dall’agevolazione.”
Scarica la Risposta n. 86 del 26 novembre 2018 (pdf)
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