Per gli investimenti effettuati nel 2019, ma per i quali, entro il 31 dicembre 2018, è stato corrisposto un acconto almeno del 20% e l'ordine è stato confermato da parte del venditore fruiscono dell'iper ammortamento del 150% e non concorrono al quantum degli investimenti eseguiti nel 2019 ai quali è applicabile la nuova misura di iper ammortamento pari al 170%.
È quanto emerge dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nel corso di un videoforum con la stampa specializzata, nell'ambito del quale sono state fornite alcune precisazioni anche in relazione all'agevolazione dell'iperammortamento.
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la possibilità di fruire dell'iperammortamento anche per gli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020, precisando per questi ultimi la necessità di corrispondere un acconto almeno del 20% e di ottenere la conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2019. Tuttavia, a differenza di quanto previsto in passato, per gli investimenti che ricadono nella "proroga" disposta dalla Legge di Bilancio 2019 la misura dell'agevolazione è variabile, ed in particolare:
- è pari al 170% del costo degli investimenti per importi fino a euro 2,5 milioni;
- è pari al 100% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- è pari al 50% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni;
- non sussiste alcuna agevolazione per investimenti eccedenti la predetta soglia di euro 20 milioni.
Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha confermato che le predette nuove misure variabili di maggiorazione si applicano esclusivamente agli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020 per i quali si rendono applicabili le disposizioni della Legge di Bilancio 2019.
In tal modo si conferma che per gli investimenti effettuati nel 2019 (consegna del bene), ma per i quali entro il 31 dicembre 2018 è stato corrisposto un acconto almeno del 20% e vi è stata la conferma dell'ordine:
- la misura dell'agevolazione è sempre pari al 150% del costo di acquisto, a prescindere dall'entità degli stessi;
- il costo degli stessi non si cumula con gli investimenti effettuati nel 2019 ai fini del computo della soglia di euro 2,5 milioni per i quali si applica la maggiorazione del 170% (o le altre maggiorazioni decrescenti).
La seconda questione che è stata oggetto di chiarimento nel corso dell'incontro riguarda la cumulabilità dell'iperammortamento con la nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018) che prevede la riduzione dell'Ires di 9 punti percentuali a quella parte di reddito d'impresa che corrisponde al minore tra utili accantonati a riserva e sommatoria tra investimenti e costo del personale (cd. "mini Ires").
L'articolo 1, comma 34, L. 145/2018 dispone che l'agevolazione in parola è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, tra i quali è quindi possibile annoverare l'iperammortamento.
Dal canto suo, la Circolare Agenzia delle Entrate 4/E/2017, in tema di iperammortamento, aveva già chiarito che tale agevolazione è cumulabile anche con altre misure di favore, a meno che tali misure non prevedano divieti in tal senso.
Posto che, come detto, l'agevolazione mini Ires prevede esplicitamente la possibilità di cumulo con altre agevolazioni, l'investimento effettuato dalle imprese, in presenza di tutte le condizioni previste, può essere fatto valere sia ai fini dell'iperammortamento sia ai fini della determinazione del reddito agevolato con l'Ires nella misura del 15% (o per i soggetti Irpef con una riduzione di 9 punti).
Tuttavia, precisa l'Agenzia, "l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento".
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