Con la Risposta n. 408 del 10/10/2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi sulla questione dell'ammissibilità delle scaffalature di un magazzino autoportante.
Si tratta di un’istanza di interpello presentata da una società che, nel corso del 2018, ha effettuato (con interconnessione ed entrata in funzione nello stesso anno) un investimento consistente in un magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti. Il magazzino in questione è formato da una componente impiantistica e dalle scaffalature portanti che concorrono alla determinazione della stima catastale dell’immobile.
La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.
La società istante, in linea con le norme vigenti al momento di effettuazione dell’investimento ha tenuto conto, ai fini dell’agevolazione dell’iperammortamento, solamente della parte di costo riferita alla componente impiantistica, e non anche del costo riferito alle scaffalature.
E ciò in quanto la Risoluzione 62/E/2018 aveva precisato che rientrano nell’agevolazione “le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (….)”. In pratica l’Agenzia chiariva i criteri per la corretta
distinzione, nell’ambito di tali investimenti, della componente immobiliare da quella mobiliare, in quanto la prima è suscettibile di attribuzione di rendita, diversamente dalla seconda (ad esempio macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, generando forti perplessità tra gli operatori.
Successivamente, la Legge 12/2019, di conversione del Decreto semplificazioni D.L. 135/2018, ha invece fornito un’interpretazione autentica di direzione opposta alla risoluzione 62/E/2018, precisandoo che, ai soli fini dell’iperammortamento, “il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, (….), si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato".
La società istante, alla luce della descritta situazione, chiede all’Agenzia delle Entrate se la norma citata abbia natura interpretativa e, come tale, possa essere applicata retroattivamente anche per gli investimenti del 2018, ed in caso affermativo se sia necessaria una modifica della perizia già presentata. Chiede inoltre se il costo della scaffalatura sia agevolabile nel periodo di durata dell’ammortamento del magazzino, ovvero della durata dell’ammortamento dell’immobile, vista la rilevanza di detti componenti ai fini della stima catastale del bene.
L’Agenzia delle Entrate ha in sintesi ritenuto agevolabili le scaffalature e che la maggiorazione dell’iperammortamento relativa alle scaffalature del magazzino autoportante deve essere ripartita lungo la durata dell’ammortamento dell’immobile, trattandosi di un elemento avente una funzione immobiliare.
Dopo aver ripercorso l’iter normativo dell’iperammortamento per quanto riguarda i beni in questione, ritiene in primo luogo che, per effetto dell’articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018, il costo agevolabile comprenda non solo quella riferita al magazzino autoportante, ma anche quella relativa alle scaffalature.
Tuttavia, poiché la citata legge si riferisce al solo iperammortamento, la parte di costo riferita alle scaffalature, quale componente “immobiliare”, deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile.
Resta fermo che la componente “mobiliare” è invece agevolabile in base alla durata del periodo di ammortamento riferito all’impianto.
Per quanto riguarda invece la perizia giurata del tecnico abilitato, l’Agenzia precisa che, poiché la norma di interpretazione autentica in precedenza citata ha inciso sulla determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell’investimento ai fini dell’iperammortamento (rientrante nell’allegato A alla L. 232/2016), non si rende necessario procedere alla redazione di una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione resa dal legale rappresentante (redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000) in cui è indicato il costo attribuibile alla scaffalatura asservita all’impianto di movimentazione.
Documenti:
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 408 del 10/10/2019 (pdf)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 62/E/2018 (pdf)
- Articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018: "Ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato".
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