In occasione di Telefisco, l’evento organizzato ogni anno da Il Sole 24 Ore per fare il punto sulle novità introdotte dalla legge di bilancio e per chiarire gli aspetti più dubbi e spinosi delle normative, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi pareri sui nuovi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e su alcuni aspetti della vecchia disciplina dell’iperammortamento. Sono pareri interessanti che, benché non abbiano alcun valore ufficiale, sono spesso poi stati inseriti dall’Agenzia in successive circolari. È quindi bene conoscerli e tenerli in considerazione.
Le questioni su cui l’Agenzia è intervenuta, offrendo risposte scritte ai quesiti posti dagli esperti fiscali, sono quattro:
- la non applicazione della stretta sulle compensazioni prevista del decreto fiscale ai nuovi crediti d’imposta;
- come si fruisce il credito d’imposta in caso di interconnessione negli anni successivi;
- da quando parte il periodo di osservazione valido ai fini del recupero / recapture dell’incentivo in caso di delocalizzazione o dismissione del bene;
- come trattare gli investimenti in beni 4.0 “prenotati” nel 2018 e finalizzati nel 2020.
Vediamoli tutti in dettaglio.
Credito d’imposta da agevolazioni fuori dalla stretta sulle compensazioni
Sul punto l’Agenzia era già intervenuta a fine 2019 con la risoluzione n. 110/E, ma -mai come in questo caso – repetita iuvant. Come è noto, l’articolo 3 del decreto legge 124/19 (decreto fiscale) impone che per fruire delle compensazioni derivanti da crediti d’imposta superiori a 5 mila euro occorra attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questa previsione, spiega l’Agenzia, non si applica alla compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa – quindi nemmeno al neonato credito d’imposta per investimenti in beni strumentali -, ma solo ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap.
È importante ricordare però che per l’utilizzo in compensazione di tutti i crediti occorre presentare il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.
L’interconnessione successiva: come si calcolano le cinque quote dell’incentivo
I crediti d’imposta che sostituiscono superammortamento e iperammortamento si fruiscono in cinque quote di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni oppure a quello dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni 4.0. Che cosa succede quindi se si interconnette un bene in un anno successivo a quello in cui lo si è acquistato? Intanto il comma 191 della legge di bilancio 2020 stabilisce esplicitamente che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, “è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”, cioè utilizzando intanto il credito d’imposta al 6% per i beni strumentali non 4.0. È lo stesso meccanismo che era in vigore con l’iperammortamento: finché non si interconnetteva il bene, si fruiva momentaneamente del superammortamento e poi si recuperava l’inventivo completo dopo l’interconnessione.
Con il nuovo sistema dei crediti d’imposta il dubbio è su come “spalmare” nel tempo il credito d’imposta al 40% se si è già fruito per uno o più anni di quello al 6%. Le Entrate chiariscono che, in questo caso, si dovrà calcolare il beneficio spettante residuo (al netto quindi di quanto già fruito in virtù del credito al 6%) e poi suddividere la parte rimanente in cinque nuove quote, ricominciando quindi il quinquennio di calcolo dell’agevolazione.
Un esempio che vale più di mille parole: ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100.000 euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188, pari a 1.200 euro (1/5 di 6mila), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai sensi del comma 189 e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).
L’Agenzia coglie anche l’occasione per precisare che “la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare”: anche in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione.
I due anni di osservazione per la “recapture” in caso di disinvestimento o delocalizzazione
Anche per il nuovo credito d’imposta è previsto (comma 193 della legge 160/19) il meccanismo del recapture, cioè la restituzione dell’incentivo fruito quando si fa un disinvestimento o una delocalizzazione dei beni agevolati “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento”. Questa previsione non vale più per i soli beni 4.0 ma per tutti i beni strumentali.
L’Agenzia spiega da quale momento vadano calcolati i due anni di “osservazione”, dicendo che il riferimento letterale all’anno di effettuazione dell’investimento, anziché a quello di entrata in funzione o a quello di interconnessione dei beni “deve imputarsi a un mero difetto di coordinamento formale” dal momento che, senza l’entrata in funzione o l’avvenuta interconnessione dei beni, non ci sarebbe alcun credito d’imposta su cui operare il ricalcolo e neanche l’eventuale riversamento.
E quindi il termine finale del “periodo di osservazione” previsto dalla disciplina va correttamente individuato, rispettivamente, con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione.
L’Agenzia sottolinea infine che La possibilità di derogare al recapture effettuando investimenti sostitutivi, cioè comprando altri beni di uguale o maggior valore, si applicano solo per i beni 4.0 indicati nell’allegato A e non quindi per i beni strumentali “semplici”.
Il caso dell’investimento 2018 interconnesso nel 2020
Come si applica l’iperammortamento relativamente a un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20%) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020?
L’Agenzia ritiene che “la mancata consegna (effettuazione) dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2019 – termine ultimo previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018 – impedisce al contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute in tale norma”. In altre parole, con il 31 dicembre “scade” la prenotazione. Si entra quindi sotto la disciplina della legge di bilancio 2019, che aveva prorogato l’iperammortamento modificando però le aliquote. A condizione però che l’investimento venga effettuato entro il 31 dicembre 2020, limite massimo a cui si estende la disciplina della legge di bilancio 2019.
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