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La “Dichiarazione di esenzione DURC” nella Nuova Sabatini

Il MiSE ha recentemente aggiornato l’elenco delle Faq relative alla Nuova Sabatini per disciplinare, nell’ambito della procedura di erogazione del contributo, il caso delle imprese che non hanno l’obbligo di iscrizione agli Enti previdenziali preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. Durc).

 

La Sabatini non prevede la regolarità del Durc fra le condizioni di ammissibilità al finanziamento agevolato. Un Durc regolare è necessario esclusivamente in sede di erogazione delle agevolazioni, come espressamente chiarito dal MiSE nella Faq 1.13.

La nuova Faq 10.23 pubblicata sul sito web ministeriale chiarisce che le imprese beneficiarie prive dell’obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione alla produzione di un DURC regolare, alla compilazione e trasmissione telematica al Mise di una “Dichiarazione di esenzione Durc”.

Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’azienda, attestante:

  • l’assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;
  • l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.

La trasmissione della “dichiarazione di esenzione Durc” deve avvenire in modalità esclusivamente telematica tramite la piattaforma informatica del MiSE ed è possibile solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento (c.d. Dui).

 

 

La “dichiarazione di esenzione Durc”, coerentemente con la durata del Durc, ha validità quadrimestrale per tutte le domande di finanziamento agevolato presentate dalla medesima impresa beneficiaria: a partire dalla data di trasmissione della dichiarazione sostitutiva al MiSE ha dunque durata pari a 120 giorni.

L’impresa dovrà trasmettere la “dichiarazione di esenzione Durc”:

  • in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di erogazione;
  • qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni emerga il decorso di oltre 120 giorni della precedente dichiarazione.

Infine il MiSE sottolinea che la “dichiarazione di esenzione Durc” viene presa in considerazione nell’iter di erogazione delle quote di contributo solo nel caso in cui si abbia evidenza del mancato censimento dell'impresa nelle banche dati di Inps, Inail e Cassa Edile.

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