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Perizia: Miti e Leggende

Siete cari, c'è un perito che me la fa a 1.000 euro...

Una perizia vale l'altra, perchè ci dovrebbe essere differenza?....

Ma tanto faccio l'autocertificazione, il fornitore mi ha dato la sua attestazione e sono a posto....

Il fornitore ha il suo perito che me la fa gratis, non viene neanche qui gli mando io due foto....

Sono solo alcune delle affermazioni tra Mito e Leggenda che in tutti questi anni abbiamo sentito.

Proveremo a fare un pò di chiarezza, partendo da un presupposto generale: la parola chiave con cui leggere una perizia è "dimostrare" da mettere in contrasto con la parola "dichiarare". 

Fa tutta la differenza del mondo. Perchè il dato essenziale da capire è che se dopo ad esempio tra 5 anni ci sarà un controllo (con il credito d'imposta il Fisco ha 8 anni per fare l'accertamento) sarà richiesto un documento che dimostri in maniera incontrovertibile che 4 anni fa erano stati esaminati tutti i requisiti (cd. 5+2), che nel farlo sono state adottate procedure di verifica reali ed oggettive, con descrizione delle modalità con le quali sono state effettuate le verifiche. Senza andare oltre (e ce ne sarebbe eccome da aggiungere) questo già basta per verificare da sè quanto una perizia dimostri e quanto invece semplicemente dichiari il possesso del requisito. Se ad esempio la perizia per il Requisito Obbligatorio 1 dice che è presente ad esempio un PLC Siemens Simatic S7 o un CNC Fanuc, e che quindi il requisito è rispettato, senza approfondire e dimostrare oggettivamente la presenza in quella specifica data del sopralluogo del PLC, la contestazione di non aver dimostrato sarà purtroppo reale.

E se per il Requisito Obbligatorio 2 dichiaro che il bene è interconnesso con indirizzo IP 192.168.1.10 ma poi non dimostro he quell'indirizzo effettivamente è di quella specifica macchina, e che l'interconnessione consente, come espressamente richiesto dalla normativa, il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program (ed ovviamente anche in questo caso non dichiarando la possibilità, ma dimostrandola all'interno della perizia) la contestazione di non aver dimostrato il possesso del requisito sarà ardua, se non impossibile da smontare. Perchè il meccanismo automatico dell'agevolazione richiede che la dimostrazione del possesso dei requisiti sia fatta prima della fruizione, non dopo o integrandola.

Premesso che non si vuole in alcun modo fare di tutta l'erba un fascio, e che quanto sopra e quanto segue non vuol ovviamente dire che a prescindere tutte le perizie non vanno bene, dobbiamo però evidenziare che, in generale, la perizia e soprattutto l'Allegato di Analisi Tecnica di poche pagine hanno spessissimo perlomeno una serie di pecche/mancanze. Questo per un motivo banale: riportare in un documento l'analisi del possesso del requisito, la descrizione delle modalità di verifica del possesso del requisito, la prova del possesso del requisito, e moltiplicare tutto ciò per almeno 7 requisiti (ricordiamo che il rispetto per i beni della prima categoria dell'Allegato A, ovvero in linea generale le macchine e impianti produttivi, devono rispettare 5 requisiti più altri 2 su 3), e che questo sia fatto su 5/10/15 pagine, è sostanzialmente impossibile, a meno di fare limitarsi al superficiale, il chè non va bene lo stesso.

Le nostre Analisi Tecniche, a secondo del bene e della circostanza, sono mediamente tra le 80 e le 140 pagine. Questo non perchè ci piace fare carta e/o per giustificare con il volume i nostri compensi, ma semplicemente perchè per fare la descrizione del bene e l'analisi tecnica per 7 requisiti, dando per ognuno giustificazione del perchè è rispettato e descrivendo accuratamente in che modo si è in grado di provare che in quel momento il requisito era rispettato, comporta necessariamente volume. Aggiungiamoci che fa fatta un'attenta analisi dei documenti, il sopralluogo (fare una perizia/Analisi Tecnica senza sopralluogo dovrebbe automaticamente indurre l'azienda a scartare una siffatta proposta, probabilmente economica), ecc.

Per racchiudere invece tutto quanto sopra evidenziato in poche pagine, dovranno per forza essere tralasciati alcuni passaggi fondamentali, e il risultato per ben che vada non sarà completo. E tanto basta un domani a chi controlla.

lo diciamo per esperienza diretta: negli anni abbiamo supportato tecnicamente oltre 300 contenziosi contro l'Agenzia delle Entrate per agevolazioni fiscali automatiche. Questo ci ha dato un esperienza e un know how unico in Italia. Per inciso, abbiamo conseguito in sostanza quasi il 100% di successo, a tutti i livelli (CTP, CTR, Cassazione, TAR, Consiglio di Stato). Il pilastro basilare che abbiamo capito è che, a differenza di quanto normalmente fanno i consulenti che non hanno mai affrontato direttamente i contenziosi tributari, non si deve tener conto solo della normativa che governa la specifica agevolazione, ma anche la normativa che guida il contenzioso tributario, che però non è materia ordinariamente affrontata dai consulenti in finanza agevolata/4.0. Infatti, nel contenzioso tributario, quando si verte in tema di agevolazioni fiscali, l'onere della prova è invertito, ovvero grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle circostanze da cui derivano l’esenzione o l’agevolazione. E siccome tale prova deve essere presente prima di fruire dell'agevolazione, va da sè che se la perizia è poco approfondita lasceremo spazi enormi di manovra per le contestazioni.

Di conseguenza, valutare una perizia unicamente sul costo è un errore madormale che rischia di avere serie ripercussioni in caso di controllo. Inoltre, viene naturale una banale considerazione: alta qualità e basso costo è un binomio che sul mercato sostanzialmente non esiste, o esiste solo a parole.

Ci sono poi quelle che chiamiamo perizie "ciclostile da remoto" fatte spesso "in convenzione" con i fornitori, che alla fine risultano o una brochure del prodotto più che un'analisi dei requisiti, o una maxi dichiarazione del perito che la macchina soddisfa i requisiti, senza darne concreta dimostrazione o dimostrazione parziale. Anche il nostro staff opera in convenzione con alcuni fornitori, ma la perizia/Analisi tecnica continua a essere di un volume adeguato in questo caso, e per ognuna si fa un sopralluogo in azienda per certificare davvero e non dichiarare la presenza dei requisiti (come già detto, una perizia/Analisi Tecnica senza sopralluogo dovrebbe automaticamente indurre l'azienda a scartare una siffatta proposta, probabilmente economica).

Per non parlare della terzietà del perito rispetto ai fornitori e costruttori di beni e servizi oggetto della perizia, come richiesto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate - MiSE, che non sempre viene rispettata.

C'è poi il tema della cd. autocertificazione

Come noto, la perizia è obbligatoria da 300.000 € di valore del bene (prima era 500.000 €). Per i beni dove la perizia non è obbligatoria, è nato un mercato dell'autocertificazione davvero poco professionale, perchè poi alla fine è il contribuente (l'azienda) che risponde con il Fisco, al quale nulla importa di ciò che dice/afferma il fornitore.

Abbiamo visto moduli del fornitore in cui autocertificano che la macchina 4.0 con lo spazio per timbro e firma dell'azienda venduta con "basta questo".

Abbiamo visto autocertificazioni in forma semplice dove il legale rappresentante semplicemente dichiara che ha acquistato tal macchinario e che è interconnesso. 

Abbiamo visto targhette applicate su macchine "di conformità Industry 4.0" con dichiarazione del fornitore che è sufficiente perchè loro hanno fatto fare una perizia depositata (che però se richiedi non ti forniscono) e quindi per la legge è più che sufficiente.

Sfatiamo un mito. Il fornitore può fornire la macchina predisposta per soddisfare alcuni requisiti e può anche farsi certificare che la macchina ha queste predisposizioni ma, in ogni caso, la prova spetta al contribuente, non al fornitore. E soprattutto, il soddisfacimento del Requisito Obbligatorio 2 e 3 non potrà mai e poi mai essere attestato, certificato o periziato dal fornitore "a monte". L'Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e l'Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo infatti non potranno che essere effettuati dopo la consegna e installazione della macchina, mai prima. E quindi questo banale ragionamento dovrebbe già far capire che qualcosa non torna.

Ricordiamo inoltre che in ogni caso la c.d. Autocertificazione deve essere redatta in forma di Dichiarazione Sostitutiva (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e che quindi formule semplici di dichiarazione e men che meno timbri su moduli del fornitore non possono andar bene.

Ma la vera chiave di volta è che basta leggere la normativa, tutta e attentamente. E allora si scopre che l'Analisi Tecnica va fatta in tutti i casi, non solo nel caso della perizia. Del resto, sarebbe illogico che in questi casi il conribuente non avesse l'nere di provare la sussistenza dei requisiti, richiesta sia dalla normativa 4.0 sia dalla normativa sul contenzioso tributario.

E del resto, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico in una Circolare ha avuto modo di affermare che per quanto riguarda la  Perizia/Attestazione e l'Analisi tecnica "si tratta, come si evince del resto anche dall’individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare la perizia o l’attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente tecnica. Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione da parte dell’impresa, essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa“. Cioè l'Analisi tecnica va sempre fatta.

Certo, se l'azienda ha internamente dei tecnici preparati a "sostituire" il perito nell'analisi, verifica e dimostrazione dei requisiti, non ha l'obbligo della perizia se il bene ha un valore inferiore a 300.000 euro. In caso contrario, dovrà necessariamente avvalersi di un tecnico esterno. La sostanza è quindi che in caso di "autocertificazione" il contenuto tecnico è esattamente lo stesso che farebbe il perito.

Quindi, quali periti è meglio non scegliere per la perizia Industria 4.0?

  • Il perito che fa la perizia da remoto senza essersi mai accertato di persona che la macchina esista e che quella da peritare sia effettivamente quella che vede sul monitor del PC;
  • Il perito che  dicenon serve uscire ed analizzare la macchina, di questi beni così ne ho visti almeno 50” perché i requisiti 2 e 3 riguardano esattamente la tua azienda, e non il bene, e vanno verificati, provati, nella tua azienda e poi descritti nella perizia.
  • Il perito che dice, o scrive in offerta/contratto, “il pagamento è dovuto solo ad ottenimento del beneficio (o accoglimento della pratica) Industria 4.0” perché sono agevolazioni automatiche, si ottengono sempre, non c’è alcuna domanda da inoltrare, bisogna fare una Comunicazione al Ministero (solo per Transizione 4.0) esclusivamente a fini statistici.
  • Chi quota 500/1.000 euro per la Perizia/Allegato tecnico perché, per uscire ed analizzare la macchina, fare le relazioni, preparare le dichiarazioni sui beni, controllare tutte le fatture, discuterne i contenuti se poco chiari, redigere la perizia e l’allegato tecnico di 80-140 pagine, verificare a più mani la perizia,  procedere al giuramento (se previsto dalla legge di riferimento), scansionare ed inviare via PEC ogni singola perizia, servono parecchie giornate di personale molto qualificato ed esperto. E non può costare così poco. Senza contare che nel nostro caso l'eventuale supporto tecnico in caso di ispezioni, contestazioni e/o contenzioso è già compreso (il professionista dell'azienda potrà seguire l'azienda dal punto di vista procedurale, ma non ha le competenze tecniche per rispondere alle contestazioni di natura 4.0, per cui con noi non si avrà un costo aggiuntivo)

Quanto costa una perizia per Industria 4.0? Esiste un compenso di “mercato” per le perizie per Industria 4.0?

Beh, un prezzo o un tariffario per tutti non esiste, i periti decidono come credono; al limite esiste un minimo dato delle tariffe minime previste dagli ordini professionali.

Ma il vero problema è capirsi su cosa significa compenso giusto o caro. Se ho un problema legale e voglio essere difeso da un legale di un certo livello, il compenso finirà in fondo alle considerazioni, poichè la priorità è avere una difesa all'altezza.

Con la 4.0 è uguale. Tiizo mi costa 10 e Caio mi costa 2. Scelgo Caio solo per una questione di prezzo, anche se Caio ha fatto 20 perizie e Tizio 1.500. Poi però se Caio non ha fatto bene il suo lavoro e mi ritrovo con una ripresa del credito e relative sanzioni, allora è Caio che è caro e non Tizio.

La nostra struttura quota una percentuale del valore del bene periziato, poichè in effetti ciò che viene periziato è il bene e non l'agevolazione. Ma al di là di questo, vale la domanda sopra esposta: cosa significa caro? in relazione a cosa?

Se si pensa che la perizia fatta da Caio e da Tizio siano uguali e quindi non si giustifica la differenza, forse sarebbe invece il caso di indagare, farsi spiegare, verificare come tecnicamente vengono affrontate le questioni, quale esperienza e know specifico, ecc.

Nello specifico, il nostro staff tecnico ha elaborato circa 1.500 perizie 4.0 (circa 600 nel solo 2021), e siamo stati selezionati come Business Partner dal Sole 24ORE, da Federifroelettrica, dall'Associazione Piccole Imprese, dalla Compagnia delle Opere, da innumerevoli Commercialisti, da fornitori di macchine, in tutta Italia.

Se chi vi offre una compenso low cost ha fatto 50 perizie, qualche domanda sul valore incrementale del know how sarebbe d'obbligo.

Se siete alla ricerca di una gara al ribasso per farvi la perizia 4.0, vi possiamo già dire che non facciamo al vostro caso. Riteniamo che il know how, la professionalità la trasparenza, non devono mai essere sminuiti. E non solo non ci siamo mai sbagliati, ma abbiamo anzi ricevuto innumerevoli riconoscimenti.

E per quanto sopra detto, è chiaro che in conseguenza le macchine di valore basso molto probabilmente ne risulteranno penalizzate: ma il lavoro, la Perizia e l'Allegato Tecnico di una macchina da 50.000 euro è esattamente lo stesso di una macchina da 5 milioni. Non c'è e non ci può essere un modo professionale per fare un lavoro professionale di alto livello in forma low cost perchè la macchina ha un costo basso. Devono appunto essere analizzate e completate allo stesso modo di quelle relative macchine da milioni di euro di valore; per non dire che a volte risulta anzi più complicato redigere una perizia per un bene “semplice”, perché in alcuni casi è meno facile verificare il soddisfacimento dei 7 Requisiti Obbligatori.

 

SE CREDI CHE UN PROFESSIONISTA TI COSTI TROPPO 

È PERCHÉ NON HAI IDEA

DI QUANTO TI COSTERÀ ALLA FINE UN INCOMPETENTE

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