FORMAZIONE 4.0

Articolo 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017 n. 205

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

 

Il credito d’imposta per la formazione in attività legate a "Industry 4.0" è partito in via sperimentale con la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017)

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 201, n.145 - art. 1, commi 78-81) aveva estenso al 2019 l’ambito temporale del bonus formazione 4.0 e ridefinito le percentuali di agevolazione.

La legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019 - art. 1, commi 210-217) ha ulteriormente prorogato l'agevolazione.

La legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020 - art. 1, comma 1063, lett. i) ha prorogato l'agevolazione al 2022. 

Ai fini dell’attuazione del beneficio, si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.


Beneficiari

Tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato.

Spese ammissibili

Spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, ed eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1".

Si tratta chiaramente di un elenco di tecnologie che non va interpretato come esaustivo (“quali” è esemplificativo).

I costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio

Ambiti applicativi

Finché il testo della manovra non è approdato in Senato non era noto il contenuto di questo allegato. Oggi invece lo abbiamo a disposizione (lo trovate riportato in forma integrale nel link in fondo) e possiamo vedere che gli ambiti applicativi della norma sono sostanzialmente tre: Vendita e Marketing, Informatica e Tecniche e tecnologie di produzione. Di ciascuna di queste tre categorie vengono elencate le “materie” che possono essere oggetto di attività formative.

Marketing e Vendite

Le attività di formazione possono essere relative a una delle seguenti funzioni: Acquisti; Commercio al dettaglio; Commercio all’ingrosso; Gestione del magazzino; Servizi ai consumatori; Stoccaggio; Tecniche di dimostrazione; Marketing; Ricerca di mercato.

Si tratta di un elenco piuttosto ampio, che ricomprende anche l’area della logistica e dei servizi, oltre a quelle più propriamente legate a vendite e marketing. Ricordiamo che le attività di formazione dirette a queste funzioni devono comunque avere attinenza con una delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Informatica

Le voci previste al capitolo Informatica sono: Analisi di sistemi informatici; Elaborazione elettronica dei dati; Formazione degli amministratori di rete; Linguaggi di programmazione; Progettazione di sistemi informatici; Programmazione informatica; Sistemi operativi; Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Anche qui le previsioni sono molto ampie e vanno oltre le competenze specifiche sulle tecnologie previste nel piano (richiamate negli ultimi due punti), estendendosi anche a competenze più generali come quelle sui sistemi operativi o l’amministrazione delle reti.

Anche qui ricordiamo però che si deve trattare di formazione finalizzata ad accrescere competenze relative una delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Che non significa aver già effettuato investimenti 4.0. Facciamo un esempio: un’impresa che utilizza unicamente torni tradizionali, ma ha intenzione di acquistare torni a controllo numerico, può fruire dell’incentivo per la formazione sul funzionamento di un software per la 

programmazione di un CNC.

Tecniche e tecnologie di produzione

Incredibilmente dettagliato, con ben 88 voci, l’elenco degli ambiti applicativi relativi alla voce Tecniche e tecnologie di produzione. Sono riportati tutti i settori nei quali è possibile fruire di formazione relativa alle tecniche di produzione. E sfugge francamente la ragione di tanto rigore, visto che poi si ritrovano, oltre a tutti i principali settori manifatturieri, anche climatizzazione, edilizia e progettazione urbana.

L’elenco completo comunque Lo trovate riportato in forma integrale nel link in fondo alla pagina.

Le attività di formazione, negli ambiti di applicazione di cui sopra, sono pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Agevolazione

Con la legge di Bilancio 2019, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2018 (che prevedeva un Credito d’imposta nella misura del 40%, per un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario), è stata introdotta una differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa e cambiato il limite massimo annuale:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese. .

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

NEWS. Con il cosiddetto Decreto aiuti o Decreto energia, approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri, il Governo è intervenuto sulle aliquote per la Formazione 4.0, prevedendo che le prime due aliquote, quelle per le PMI, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”. Dunque vi è una stretta sui soggetti titolati a erogare la formazione.

Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente

- 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;

- 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;

- 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote secondo questo schema

- 45% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;

- 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;

 

- 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

 

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale contributo fino a € 5.000 per le spese di certificazione.

  • Agevolazioni fiscale automatica” (non è subordinato alla previa valutazione del progetto)
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo 
  • deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ed in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino ad esaurimento,
  • non concorre alla formazione del reddito né dell’Irap
  • non si applicano i limiti di fruizione, per cui può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di € 250.000 (art. 1, c. 53, Legge 244/2007) ed € 700.000 (art. 34 Legge 388/2000).

La Risoluzione 6/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6897” per l’utilizzo in compensazione del credito


Elenco ambiti applicativi