CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 5.0                  FAQ - Domande e Risposte

Domande generali

Qui di seguito una serie di domande comuni (FAQ, Frequently Asked Questions) in relazione al Piano Transizione 5.0 con le relative risposte (dove possibile), aggiornabili man mano che emergeranno i dettagli applicativi nel decreto attuativo e nelle varie circolari ministeriali.


Domande generali

Dove trovo il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0?

Il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0 è contenuto nell’articolo d38 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, che è stato pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale.

Una versione in PDF, suddivisa per commi, di più agevole lettura la potete trovare qui.

Quali aziende possono accedere agli incentivi?

L’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza. Sono escluse, tuttavia:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le imprese che svolgono attività di noleggio possono fruire degli incentivi 5.0?

Nessuna attività di per sé viene esclusa, i beni acquistati devono concorrere all’efficientamento del processo o del plant industriale in cui sono installati, pertanto, se un’impresa acquista un bene per concederlo in noleggio a terzi non può agevolarlo, ma può agevolare beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.


Ammissibilità dei Beni e degli Investimenti

Quali sono gli investimenti non agevolabili?

Il decreto legge esclude al comma 6, in virtù del principio DNSH (Do Not Significantly Harm), gli investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Si noti che al momento non abbiamo indicazione di quali saranno le specifiche attività escluse, non essendoci un elenco di codici Ateco esclusi.

La norma prevede che sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al Transizione 5.0?

Si, le macchine agricole, in quanto rientranti nell’allegato A, sono agevolabili. Le esclusioni previste dal comma 6 e in relazione al rispetto del principio DNSH finalizzato garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 non si riferiscono alle macchine e ai beni di cui all’allegato A, che potranno essere alimentate a combustibile fossile.

Anche l’investimento in un solo bene immateriale dell’allegato B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0?

Sì, qualsiasi bene immateriale elencato negli allegati A e B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0 a condizione che abiliti un risparmio energetico di almeno il 3% sull’intera struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un bene strumentale 4.0 per essere agevolabile con la legge transizione 5.0?

Le caratteristiche tecniche sono le stesse previste dal piano Transizione 4.0. Si richiede quindi il rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti in base alla classificazione in accordo agli allegati A e B. In più, si richiede che almeno uno dei beni strumentali sia in grado di abilitare un risparmio energetico di almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Una volta verificatasi questa condizione, è possibile includere in un progetto che raggiunge i limiti di risparmio energetico anche altri beni strumentali (sempre dagli allegati A e B e previo rispetto dei requisiti 4.0).

Sarà possibile sostituire nell’arco dei 5 anni di “osservazione” il bene con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma più aggiornato tecnologicamente?

Sì, il comma 14 del Decreto Legge 19 2 marzo 2024 prevede espressamente che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n.205, in materia di investimenti sostitutivi”


Dettagli sull’Investimento e sull’Acquisto dei Beni

L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?

Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò ha spiegato che l’incentivo si applica ai nuovi investimenti a partire da gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024.

Sul punto tuttavia ci attendiamo maggiori chiarimenti dal decreto attuativo e speriamo che possa prevalere come data valida quella dell’effettuazione dell’investimento ai sensi dell’art. 109 testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che generalmente coincide con la data di consegna.

Se il bene viene consegnato entro la fine del 2025, ma viene interconnesso nel 2026, l’azienda può beneficiare dell’incentivo 5.0?

Il testo del decreto prevede che l’intera procedura si concluda entro il 31/12/2025, quindi la risposta a questa domanda dovrebbe essere “No. L’interconnessione deve essere realizzata prima di avviare la fruizione dell’incentivo”.

Tuttavia il responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò ha aperto alla possibilità che sia concessa la possibilità di disgiungere la certificazione ex-post dalla perizia 4.0 e che quindi, per la sola interconnessione, possa esserci la possibilità di avere qualche mese in più.

Che cosa succede se un’azienda decide di investire in 2 beni strumentali che insistono su 2 processi diversi e garantiscono risultati diversi in termini di risparmio energetico?

La questione è controversa e speriamo trovi risposta nel decreto attuativo. Una possibile risposta è che vada considerato il contributo complessivo dei beni alla riduzione del consumo della struttura produttiva. Un’altra ipotesi è che sia possibile inviare due comunicazioni ex ante relative ai due diversi progetti di innovazione.

Se il bene è solo industria 4.0 perché non si riesce a dimostrare l’efficientamento energetico, il costo della certificazione viene comunque rimborsato alle PMI (fino a 10k) come previsto dal nuovo decreto oppure segue le regole della 4.0?

Se il bene non è 5.0 il costo delle certificazioni ex ante ed ex post non sarà rimborsato in quanto la perizia ex post dimostrerà l’assenza del necessario risparmio energetico, pertanto l’impresa sarà tenuta a comunicare al GSE il completamento dell’investimento ma la rinuncia al credito prenotato, e seguirà la normale procedura di agevolazione prevista per i beni 4.0.

I beni oggetto di revamping possono essere agevolati in 5.0 o sono esclusi?

Ai fini 5.0 sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi, l’ammodernamento di un bene esistente attraverso l’utilizzo di componenti nuovi che lo rendono 4.0 potrebbe consentire di agevolare i soli componenti nuovi, sempre che l’investimento così configurato consenta un risparmio energetico ai fini 5.0.


Riduzione dei Consumi e Risparmio Energetico

In quale intervallo di tempo va raggiunta la riduzione dei consumi?

La certificazione ex post deve attestare l’effettiva effettuazioni degli investimenti previsti nel progetto di innovazione descritto nella certificazione ex ante.

Il decreto attuativo spiegherà meglio come e quando dimostrare l’effettivo conseguimento degli obiettivi in termini di risparmio energetico.

Per quanto riguarda il mantenimento di questi requisiti, i tecnici del Mimit hanno anticipato che nel decreto si prevederà un periodo di osservazione pari a quello previsto per il divieto di alienazione, cioè per i 5 anni successivi all’ultimazione del progetto. Aggiorneremo questa risposta quando avremo maggiori dettagli.

Nel caso di nuovi impianti a cosa si fa riferimento per definire la riduzione dei consumi?

 

Per le imprese di nuova costituzione, che quindi non hanno un precedente storico di consumi energetici, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”. Questo scenario controfattuale viene individuato secondo i criteri definiti nel decreto di attuazione specifico.

  • Per le imprese esistenti, i tecnici del Ministero hanno suggerito che
  • Per linee e impianti simili a impianti esistenti in azienda, si possa considerare l’altro impianto come riferimento

Per linee e impianti che non hanno un valido riferimento interno, si potrà fare riferimento agli scenari controfattuali come nel caso delle imprese di nuova costituzione.

In base a quanto anticipato dai tecnici del Ministero riteniamo che la riduzione dei consumi verrà dimostrata basandosi non sul calcolo nominale dei consumi dei singoli beni o processo, bensì utilizzando come base line le indicazioni già fornite dal GSE nell’ambito dell’emissione dei certificati bianchi. Tali indicazioni consentono di individuare lo specifico consumo di un processo produttivo, al netto di eventuali fattori di perturbazione, e il tecnico EGE/ESCo può calcolare il risparmio energetico su base annua.

Che cosa si intende per “struttura produttiva?”

Il decreto legge non specifica che cosa debba intendersi per “struttura produttiva” ed è probabile che questa definizione sia contenuta nel decreto attuativo o nelle FAQ ufficiali che seguiranno.

Una prima possibile risposta la troviamo però nel decreto attuativo relativo al “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” dove, nelle definizioni, leggiamo che “unità produttiva” è la “struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati”.

Nelle FAQ del Mimit relative a questo stesso incentivo si legge che “per unità produttiva si intende la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro. Qualora una società svolgesse la propria attività su due o più diversi stabilimenti funzionalmente e fortemente interconnessi, ognuno dei quali singolarmente privo di piena autonomia gestionale e organizzativa, è possibile considerare tali stabilimenti come un’unica unità produttiva”.

Già nel lontano 2006 veniva data una definizione analoga in una circolare relativa al Fondo Sviluppo e Coesione: “Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più

immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale”.

Di analogo tenore la definizione contenuta nella circolare del 2020 relativa ai programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali dove si definisce l’“unità produttiva” come “una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente”.

Che cosa si intende per “processo interessato” dall’investimento? Si intende l’intera trasformazione da materia prima a prodotto finito oppure specifiche fasi di lavorazione?

Il processo interessato è quello al quale è destinato il bene strumentale 4.0 oggetto di investimento. Il perimetro del processo è da valutarsi in ogni caso specifico per determinare quali fasi dello stesso siano coinvolte nella valutazione del risparmio energetico conseguibile. La trasformazione della materia prima in semi lavorato o prodotto finito, che tra l’altro non esiste nei processi finalizzati alla produzione di servizi, non è necessariamente l’elemento che determina il perimetro del processo interessato. Il futuro decreto porterà comunque necessari elementi di chiarimento.

Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?

Sì: per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione.

Nel caso di acquisto di più beni strumentali è necessario che ciascun bene preso singolarmente contribuisca alla riduzione dei consumi prevista dalla normativa?

No, la riduzione dei consumi è riferita al progetto di investimento nel suo insieme, a cui possono contribuire in misura anche diversa più beni. Non solo: una volta raggiunto il “target” di riduzione, a questi beni se ne possono aggiungere anche altri – sempre dell’allegato A e B – che non contribuiscono al risparmio, visto che nell’insieme il progetto risponde al requisito.

Se l’impresa acquista un macchinario in sostituzione di uno già in suo possesso, il macchinario incrementa la produzione, il consumo al pezzo è inferiore ma il consumo complessivo del macchinario aumenta, può essere agevolato?

La valutazione rispetto al miglioramento dei consumi energetici viene effettuata sul singolo processo produttivo, al netto di eventuali variazioni dei valori della produzione o altri fattori di perturbazione. Se il macchinario consente un aumento della produzione e una diminuzione dei tempi della stessa, sarà necessario calcolare i TEP utilizzati nel nuovo processo per unità di prodotto per valutare il risparmio energetico.


Formazione e Altri Costi Agevolati

Quali sono i costi sono agevolati per la parte relativa alla formazione?

Per la parte relativa alla formazione, i costi agevolati includono le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Questi costi di formazione sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, come specificato nei commi 4 e 5, lettera a), della disposizione normativa, e in ogni caso fino al massimo di 300 mila euro.

Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati nel decreto attuativo.


Il fotovoltaico

Dove trovo l’elenco dei fornitori di pannelli che permettono di sfruttare l’incentivo?

L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora. In attesa di questa definizione, la norma consente ai produttori di autocertificare la rispondenza dei propri pannelli alle specifiche di legge, che prevedono che i pannelli siano prodotti nell’UE e abbiano un’efficienza minima del 21,5%. Si noti che letteralmente il requisito della territorialità (produzione nell’UE) riguarda solo i moduli, non inverter o altri componenti aggiuntivi dell’impianto di autoproduzione.


Procedure e Verifica (GSE, Accettazione Domanda, Comunicazioni Periodiche)

Il GSE si limita a verificare la correttezza formale della documentazione a corredo della domanda presentata o avrà anche facoltà di valutare il merito della stessa ed eventualmente respingerla?

Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuate anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” e “ex post”

Come faccio a sapere se la domanda è stata accettata?

Il dettaglio della procedura di comunicazione verrà definita in sede di decreto attutino. Ma dovrebbe essere mantenuto il meccanismo automatico quindi salvo diversa comunicazione del GSE la domanda si intenderà accolta.

Le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento sono obbligatorie solo in caso di variazioni nell’importo del credito d’imposta comunicato nella certificazione ex ante o vanno fatte in ogni caso?

Il decreto attuativo chiarirà quando tali comunicazioni sono necessarie. Certamente si renderanno necessarie in presenza di discrasie tra le situazioni oggetto di comunicazione ex ante e ex post.

La certificazione ex post da chi viene predisposta? Dell’esperto della diagnosi energetica che ha già fatto quella ex ante oppure dal professionista che redige la perizia 4.0?

La legge chiarisce che le due certificazioni devono essere realizzate dagli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e dalle Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il decreto attuativo, tuttavia, potrà prevedere l’inclusione di altri soggetti abilitati al rilascio di queste due certificazioni.

Le perizie relative agli aspetti 4.0 (eleggibilità e soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche, tra cui l’interconnessione) restano competenza dei soggetti già previsti dalla legge 232/2016.

Quali sono gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio dopo aver ricevuto gli incentivi?

La legge prevede che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

La documentazione relativa al conseguimento dei risultati in termini di riduzione dei consumi e al mantenimento dei requisiti sarà specificata nel decreto attuativo. In ogni caso, oltre all’adeguata e sistematica reportistica richiamata dalla Circolare AdE 9/E del 23/07/21 ber gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 4, sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?

Formalmente l’incentivo termina il 31/12/2025. Per quella data, tuttavia, dovranno essere completati anche tutti gli step successivi per arrivare all’inizio della fase di fruizione dell’incentivo, il che suggerisce che di fatto le domande potranno essere presentate in tempo utile per consentire tutti gli adempimenti previsti che necessariamente dovranno essere espletati entro il 2025.


Utilizzo e Gestione del Credito d’Imposta

Se si conclude l’investimento entro il 2024, l’azienda la potrebbe sfruttare il credito d’imposta già nell’anno corrente. Nel caso in cui non lo dovesse esaurire in un’unica soluzione, è obbligata a suddividere la restante parte in 5 quote annuali oppure può scalarla nel corso del 2025?

In caso di fruizione maturata nel 2024 e non compensata interamente nello stesso anno, la differenza può essere interamente compensata nel 2025. In caso di utilizzo parziale anche alla fine del 2025, il residuo dovrà essere compensato nei cinque anni successivi a quote costanti.

Che cosa succede se le aziende prenotano l’incentivo e poi non ne fruiscono senza darne comunicazione?

La legge non pone particolari vincoli in tal senso. È tuttavia probabile che il decreto attuativo sia più chiaro in merito alle tempistiche che le aziende dovranno rispettare per aggiornare i progetti o, eventualmente, rinunciare alle somme prenotate.

Posso variare il progetto di innovazione in corso d’opera?

Sì, ma le variazioni potranno essere soltanto in diminuzione. Non si potranno cioè aggiungere altri costi non presenti nel progetto iniziale né richiedere di fruire di aliquote destinate a classi di risparmio energetico superiori.

Per poter fruire in compensazione del credito d’imposta occorre attendere l’emissione della certificazione della documentazione contabile?

In base a quanto previsto dal decreto la certificazione contabile non sembra preclusiva ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, tuttavia, procedere con la certificazione ex post in assenza di certificazione contabile potrebbe esporre l’impresa a un possibile rischio, oltre a impedire alle imprese non dotate di organo di controllo interno di fruire dei 5.000 euro aggiuntivi concessi per la suddetta certificazione.


Cumulabilità e Compatibilità degli Incentivi

Come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi già esistenti?

Il Piano Transizione 5.0 stabilisce specifiche regole per la cumulabilità con altri incentivi già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un uso efficiente delle risorse disponibili. Ecco come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi:

  • Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, come definito dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  • Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che questo cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Questo significa che le imprese possono beneficiare di più incentivi contemporaneamente, purché la somma degli incentivi non superi l’importo totale degli investimenti effettuati. Nel calcolo del beneficio complessivo occorre tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
  • La cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea. In particolare, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le condizioni per la cumulabilità degli aiuti nell’ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), parte del Next Generation EU.

L’incentivo Transizione 5.0 rientra tra gli aiuti di stato?

No, si tratta di una misura generale che quindi non rientra tra gli aiuti di stato.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

Sì, gli incentivi Transizione 5.0 e Sabatini sono cumulabili.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con le misure Simest?

Sì, gli incentivi Transizione 5.0 e Simest sono cumulabili.